mercoledì 22 giugno 2011

Che cos'è il franchising?

Il franchising (o affiliazione commerciale) è una forma di collaborazione continuativa per la distribuzione di beni o servizi fra un imprenditore (affiliante o franchisor) e uno o più imprenditori (affiliati o franchisee), giuridicamente ed economicamente indipendenti uno dall'altro, che stipulano un apposito contratto attraverso il quale: l'affiliante concede all'affiliato l'utilizzazione della propria formula commerciale, comprensiva del diritto di sfruttare il suo know-how (l'insieme delle tecniche e delle conoscenze necessarie) ed i propri segni distintivi, unitamente ad altre prestazioni e forme di assistenza atte a consentire all'affiliato la gestione della propria attività con la medesima immagine dell'impresa affiliante. L'affiliato si impegna a far proprie politica commerciale e immagine dell'affiliante nell'interesse reciproco delle parti medesime e del consumatore finale, nonché al rispetto delle condizioni contrattuali liberamente pattuite. A nostro avviso il franchising va considerato come un sistema integrato sinergico ove vengono condivise metodologie o tecniche. La finalità principale dell’affiliazione è interpretare al meglio le tecniche al fine di garantirsi una marginalità superiore nello svolgimento dell’attività altrimenti svolta. Ricordarsi che l’affiliato è da considerarsi imprenditore indipendente questo è fondamentale nell’approccio di qualsiasi attività franchising.
Mi da un’altra definizione di franchising
Si tratta di una forma di collaborazione tra imprese, giuridicamente ed economicamente autonome, che stipulano un contratto ai sensi del quale l'affiliato (o franchisee) entra a far parte della rete distributiva dell'affiliante (o franchisor), mantenendo, tuttavia, la propria autonomia organizzativa e gestionale, ma impegnandosi ad utilizzare il know-how dell'affiliante e a condividerne la politica commerciale nonché l'immagine. Sinora il franchising, o "affiliazione commerciale" aveva ricevuto poche e scarne regolamentazioni. In Italia ci si rifaceva per lo più alle norme generali sui contratti e al materiale normativo proveniente dai contratti più simili, mentre le fonti specifiche più autorevoli erano il Regolamento CEE (poi CE) sul franchising, relativo ad alcuni aspetti di tutela della concorrenza, recentemente riformato, e la raccolta degli usi sul franchising della Camera di Commercio di Milano.
A colmare questa lacuna normativa ha provveduto la legge 6 maggio 2004, n.129 (pubblicata sulla "Gazzetta Ufficiale" n.120 del 24 maggio), che ha finalmente introdotto nel nostro ordinamento l'istituto del contratto di franchising. Le nuove regole limitano sì l'autonomia dei contraenti, ma lasciano nel complesso un ampio margine operativo.
Tuttavia, da un primo esame del contenuto della legge possono sorgere all'interprete alcuni problemi di tipo applicativo, in particolare in merito alla disciplina transitoria per i contratti già in essere al 25 maggio 2004 (data di entrata in vigore) e la conclusione dei primi contratti di franchising (ossia quelli con trattative già avviate prima del 25 maggio 2004 e non ancora conclusi). La nuova disciplina prevede, in proposito, il termine di un anno per adeguare ad essa i contratti già stipulati. Affiliante ed affiliato hanno avuto tempo, quindi, sino al 25 maggio 2005 per procedere alla stipulazione per iscritto del contratto, qualora questo fosse stato concluso verbalmente, o alla modifica del suo contenuto, qualora manchino alcuni degli elementi necessari richiesti dalla legge.

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